Proseguiamo la pubblicazione di interventi relativi alle Deleghe previste dalla legge 107 come anticipato in questo articolo redazionale.
Questo contributo è frutto del confronto interno al gruppo di lavoro istituito dalla Segerteruia nazionale del Cidi (E. Aquilini, F.Olmi, M.Berni, E. Menchi, G. Giovannoni, A. Di Bono)
La formazione iniziale e l’accesso nei ruoli di docenza sono presenti nella legge 107/15 nei commi 180 e 181. Il comma 180 delega il governo ad adottare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge decreti legislativi relativi al riordino e semplificazione in materia d’istruzione. Nel comma 181, punto b), si indicano i principi e i criteri ai quali si devono attenere le norme relative alla formazione iniziale e l’accesso nei ruoli della docenza. (Vedi nota informativa a lato.)
Le indicazioni date riguardano i docenti della scuola secondaria.
L’accesso ai ruoli si articola nel modo seguente:
Un concorso nazionale a cui si può accedere con laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello, anche in base al numero di crediti universitari conseguiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di 24 CFU conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi. [1]
Il concorso nazionale costituisce il primo stadio dell’assunzione, in quanto dal momento in cui si è superato il concorso il docente stipula un contratto triennale a tempo determinato nel periodo di tirocinio (il trattamento economico deve essere stabilito dal d.l.). I vincitori vengono assegnati a un’istituzione scolastica o a una rete di scuole.
Nel primo anno del triennio si consegue un diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario istituito dalle università, anche [2] in convenzione con istituzioni scolastiche e loro reti, destinato completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza.
Nei due anni successivi al conseguimento del diploma, i vincitori di concorso effettuano un tirocinio presso le istituzioni scolastiche, anche in sostituzione dei colleghi assenti.
A conclusione positiva del tirocinio i corsisti vengono immessi in ruolo a tempo indeterminato.
Possono iscriversi a proprie spese al diploma di specializzazione anche coloro che non hanno superato il concorso nazionale o che non vi abbiano partecipato.
I principi dichiarati hanno una premessa importante: si vuole introdurre un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti, sia le procedure per l’accesso alla professione, affidando sia i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata.
Qualche nostra considerazione
Detto ciò, per il conseguimento del diploma di specializzazione, è necessaria una forte interazione fra università e mondo della scuola. Si propone al riguardo:
a) Corsi disciplinari universitari solo nel caso di conseguimento di abilitazione su materie affini, se nel corso di laurea non sono previsti insegnamenti specifici obbligatori, ad esempio biologia per chi è laureato in chimica (a questo proposito è stato proposto dalla Divisione Didattica della SCI la realizzazione di un corso di laurea bidisciplinare che consenta ad un docente di ambito scientifico di insegnare due discipline, evitando l’insegnamento di una singola disciplina e quello di 3 o 4 discipline; vedere sito SCI/DD).
b) Corsi di didattiche disciplinari nella forma di laboratori tenuti da esperti del settore, che siano figure analoghe a quelle dei supervisori SSIS o tutor coordinatori. In generale queste figure sono ricercatori della didattica che provengono dal mondo della scuola, dell’associazionismo. Raramente sono già presenti in ambito universitario.
c) Corsi di pedagogia e psicologia contestualizzati alla disciplina di riferimento.
d) Per quanto riguarda il periodo dei due anni successivi, denominato di tirocinio (in classe), si propone che ci sia un accompagnamento costante del corsista da parte della figura che ha effettuato i laboratori didattici nel primo anno. Il tirocinio in classe deve essere un momento di riflessione critica e il tirocinante non può essere abbandonato a se stesso, se si desidera che abbia una formazione iniziale efficace.
e) Per la valutazione finale al termine del terzo anno si propone un colloquio davanti a una commissione con opportuni membri esterni, basata sulla documentazione dell'attività svolta raccolta in un portfolio.